<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Archiving and Interchange DTD v1.0 20120330//EN" "JATS-archivearticle1.dtd">
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      <title-group>
        <article-title>Intelligenza artificiale e pubbliche amministrazioni, incertezze definitorie, usi disomogenei e giudici supplenti tra Artificial intelligence and public administrations, between definitional uncertainties, inhomogeneous uses and substitute judges</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <string-name>Marina Pietrangelo</string-name>
          <email>marina.pietrangelo@igsg.cnr.it</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff0">0</xref>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <string-name>Lorenzo Nannipieri</string-name>
          <email>lorenzo.nannipieri@igsg.cnr.it</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff0">0</xref>
        </contrib>
        <aff id="aff0">
          <label>0</label>
          <institution>Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG-CNR)</institution>
          ,
          <addr-line>Firenze</addr-line>
          ,
          <country country="IT">Italia</country>
        </aff>
      </contrib-group>
      <abstract>
        <p>Questo contributo intende evidenziare alcune criticità legate all'uso e alla progettazione di sistemi di IA “per” le amministrazioni pubbliche, alla luce dell'attuale quadro regolatorio e istituzionale nazionale e in linea con gli indirizzi della proposta di regolamento dell'Unione europea in tema di intelligenza artificiale (c.d. “AI Act”), in fase avanzata di discussione. Per censire e misurare i sistemi di IA già impiegati in ambito pubblico, come pure per progettarne di nuovi, occorre anzitutto “accordarsi” sui caratteri di tali sistemi, sia sotto il profilo tecnico sia pure in relazione alla loro compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico (IA costituzionalmente orientata). Dall'incertezza definitoria, infatti, sono derivate nel tempo sia un'erronea valutazione della capacità di utilizzo di questi sistemi in ambito pubblico, laddove a tale categoria vengano ascritte tutte le applicazioni di IT, sia anche una supplenza di fatto del giudice amministrativo, novello esperto di IA, chiamato a colmare vuoti definitori, prima ancora che regolatori. This contribution aims to highlight some critical issues related to the use and design of AI systems "for" public administrations, in the current national regulatory and institutional framework and in line with the guidelines of the proposed European Union regulation on the subject of artificial intelligence (so-called "AI Act"), in an advanced stage of discussion. In order to survey and measure the AI systems already used in the public sphere, as well as to design new ones, it is first of all necessary to "agree" on the characteristics of these systems, both from a technical point of view and also in relation to their compatibility with the fundamental principles of legal system (constitutionally oriented AI). Indeed, from uncertainty in definitions has resulted in both an erroneous assessment of the ability to use these systems in the public sphere, where all IT applications are ascribed to this category, and also a de facto substitution by the administrative judge, new AI expert, called to fill gaps in definitions, even before regulators.</p>
      </abstract>
      <kwd-group>
        <kwd>1</kwd>
        <kwd>Regolazione sulla IA - Sistemi di IA per le pubbliche amministrazioni - IA costituzionalmente orientata</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
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    <sec id="sec-1">
      <title>1. Introduzione</title>
      <p>Questo contributo intende evidenziare alcune
criticità legate all'uso e alla progettazione di
sistemi di IA “per” le amministrazioni
pubbliche, alla luce dell'attuale quadro
regolatorio e istituzionale nazionale e in
linea con gli indirizzi dell'Unione europea (v.
laa proposta di regolamento in tema di
intelligenza artificiale, cosiddetto “AI Act”,
in fase avanzata di discussione). Per censire
e misurare i sistemi di IA già impiegati in
ambito pubblico, come pure per progettarne
di nuovi, occorre anzitutto “accordarsi” sui
caratteri di tali sistemi, sia sotto il profilo
tecnico sia pure in relazione alla loro
compatibilità con i principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico (IA
costituzionalmente orientata). Dall'incertezza
definitoria, infatti, sono derivate nel tempo
sia un'erronea valutazione della capacità di
utilizzo di questi sistemi in ambito pubblico,
laddove a tale categoria vengano ascritte
tutte le applicazioni IT, sia anche una
supplenza di fatto del giudice
amministrativo, novello esperto di IA,
chiamato a colmare vuoti definitori, prima
ancora che regolatori.</p>
      <p>In tale contesto, appare necessario e
irrinunciabile il confronto tra giuristi e
tecnici, almeno in prospettiva futura. In
questa direzione sembra muoversi anche
l'Unione europea, che si sta adoperando per
introdurre regole comuni sugli impieghi dei
sistemi di IA valide per tutti gli Stati
membri, comprensive di apparati definitori e
misure tecniche. Al di là del merito, che
richiederebbe un approfondimento a sé,
risulta evidente il tentativo di identificare i
caratteri prevalenti di queste applicazioni in
funzione del rischio minore o maggiore per
protezione dei diritti fondamentali della
persona.</p>
      <p>Ancora una volta, dunque, come già in
passato in occasione della regolazione
sull'uso delle IT, la protezione dei diritti
fondamentali si erge a misura dell'impiego
etico di tali applicazioni; e nel sistema
giuridico nazionale i confini e gli obiettivi
dell'utilizzo dell'IA sono tracciati
nuovamente da numerose disposizioni
costituzionali, prime fra tutte l'articolo 97
Cost. (principio di buon andamento della
pubblica amministrazione) e l'articolo 3
Cost. (principio di uguaglianza). Come
ampiamente acquisito da decenni, tanto dalla
letteratura specialistica che a livello
istituzionale, cioè l'utilizzo delle applicazioni
IT e il loro ingresso nell'attività pubblica
hanno ragion d'essere (devono essere
finalizzati a) se sono funzionali a garantire il
miglioramento dei diritti della cittadinanza,
compresi i c.d. diritti a prestazione (e i
servizi mediante cui sono erogati). In tal
senso, le disposizioni costituzionali
richiamate e le altre previsioni ad esse
connesse delineano il c.d. “perimetro etico”
dell’impiego degli strumenti di IA.</p>
      <p>Si tratta di una condizione necessaria che
pare oramai acquisita, almeno sotto il profilo
formale, finanche dai maggiori sviluppatori e
produttori di questi sistemi, come attestato
dalle più recenti dispute (di mercato). Si
pensi, per esempio, al caso del sistema
generativo di contenuti Claude
(https://www.anthropic.com/index/introducin
g-claude), sviluppato secondo la formula del
costituzionalismo by design (cioè in
conformità alla Dichiarazione universale
diritti dell'uomo).
2. L’I.A. nel procedimento legislativo
regionale2
Questo paragrafo è dedicato all'esame di uno
specifico caso di impiego di IA in ambito
pubblico, cioè l'utilizzo nell'ambito del
procedimento legislativo regionale. In
relazione alle argomentazioni generali di
questa riflessione, esso risulta di particolare
interesse perché i dati censiti evidenziano
prassi disomogenee sui territori, assenza di
categorie unificanti sotto il profilo
strettamente tecnico, differenti livelli di
competenza delle risorse umane e in
2 Il caso è tratto dalla ricerca esposta in M. Pietrangelo, Tecniche
normative e informatizzazione nelle assemblee legislative regionali,
in Osservatorio sulle fonti, speciale "Tecnica legislativa e
innovazione tecnologica (a cura di E. Borghetto e R. Ibrido),
3/2022.
definitiva frammentazione delle relative
politiche.</p>
      <p>
        La letteratura ha da tempo evidenziato
l'impatto positivo che l'IA potrebbe avere
nelle diverse fasi del ciclo della regolazione,
semplificando il procedimento di formazione
degli atti, migliorando la qualità della
regolazione prodotta, o ancora agevolando la
valutazione dell'impatto regolatorio. La
sperimentazione è entrata nelle istituzioni
pubbliche (soprattutto a livello nazionale): è
stata accolta, condivisa e valorizzata, con
maggiore "facilità" per alcuni dei segmenti
del ciclo regolatorio
        <xref ref-type="bibr" rid="ref3">(Griglio, Marchetti,
2022)</xref>
        .
      </p>
      <p>A livello regionale si registrano invece
significativi ritardi su alcuni territori e,
all'opposto, impieghi avanzati e consolidati
in altre realtà. In questo secondo caso, gli
apparati amministrativi delle Assemblee
legislative regionali possono vantare al
proprio interno le necessarie competenze per
sviluppare e applicare in autonomia le
soluzioni tecnicamente più avanzate, e
dunque in ipotesi esse si prestano al
confronto e allo scambio di buone pratiche
anche sull'uso dell'IA (Pietrangelo, 2022).
Resterebbero però ulteriormente indietro
quei legislatori regionali che, per numerose
ragioni, non hanno investito stabilmente nel
lento avvicinamento alle IT.</p>
      <p>
        Ciò risulta da una indagine mirata condotta
sui dati e mediante il coinvolgimento di
funzionari e dirigenti di alcuni Consigli
regionali, in base alla quale i ritardi nell'uso
delle applicazioni IT più evolute, già adottate
in altri contesti, sono riconducibili alle
disomogenee condizioni di partenza
        <xref ref-type="bibr" rid="ref1 ref2">(Ciampi, 1982, 1990)</xref>
        . In queste realtà
parlare oggi di utilizzo dell'IA vuol dire
ignorare le condizioni complessive entro cui
tali applicazioni devono essere adottate.
L'informatica entra negli apparati legislativi
anzitutto per modellare e standardizzare gli
atti, cioè come supporto al cosiddetto
drafting formale: le tecniche normative già
definite nei primi formulari e atti di indirizzo
sono "recepite e riproposte" in software e
sistemi ICT per esse appositamente
sviluppati
        <xref ref-type="bibr" rid="ref4 ref5">(Pagano 1980, Martino 1987)</xref>
        .
Questa intersezione mostra una sua prima
efficacia proprio nelle Assemblee di alcune
Regioni, certamente terreno di esplorazione
più facilmente controllabile in termini
numerici e di attività complessiva rispetto al
Parlamento nazionale, ma anche vero e
proprio avamposto di sperimentazione: una
fucina di buone pratiche, in ipotesi
esportabili e condivisibili. Una
sperimentazione che arriva a maturazione sul
finire degli anni Ottanta, e che trova sponda
nelle regole di legistica ad uso dei legislatori
regionali raccolte nel nuovo manuale
promosso dalla Conferenza che riunisce i
Consigli regionali. Gli applicativi sviluppati,
da software di ausilio al redattore dei testi,
nel tempo sono evoluti sino a diventare parte
di un più ampio “ambiente di normazione”
nel quale le ICT hanno consentito l'innesto
tendenzialmente di tutte le attività del
processo legislativo. Tutti i software
realizzati per supportare il redattore o per lo
scambio e la pubblicazione di dati all'interno
del ciclo regolatorio rispondono a precisi
requisiti tecnici, concordati all'interno della
comunità scientifica e condivisi a livello
istituzionale.
      </p>
      <p>Nei decenni sono evoluti nel tempo anche gli
standard tecnici impiegati nei sistemi
normativi. Dal 2001 e per circa un ventennio
le banche dati normative delle assemblee
legislative regionali - come pure la banca
dati della normativa statale vigente
"Normattiva" e quelle della Corte suprema di
Cassazione – sono state costruite a norma dei
cosiddetti "standard Normeinrete", necessari
per la modellazione della catena informativa
dei documenti giuridici e la gestione delle
relative risorse (metadati e thesauri), oltre
che per la rappresentazione elettronica e
l’identificazione univoca in rete delle risorse
documentali dell'intero patrimonio
informativo giuridico.</p>
      <p>Questi primi standard sono stati validati
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA), l'autorità di settore
oggi sostituita da una agenzia della
Presidenza del Consiglio chiamata Agenzia
per l'Italia digitale (AGID). Nel 2019 l'AGID
ha allineato al livello internazionale gli
standard per il trattamento e la circolazione
dell'informazione giuridica nazionale,
sostituendo gli "standard Normeinrete" con
Akoma Ntoso 1.0, primo livello, per la
struttura dei documenti; ELI, ECLI 2.0 (per
le sentenze) e URN:LEX per
l'identificazione delle risorse giuridiche.
Come detto, nell'ambito di esperienze molto
diverse e quindi dei differenti livelli di
utilizzo delle ICT, spiccano alcuni esempi
virtuosi in ambito regionale, laddove cioè il
percorso di informatizzazione è stato avviato
per tempo e proseguito con continuità, ma
soprattutto è gestito in autonomia dalle
amministrazioni. Tra i molti, certamente
brilla il Consiglio regionale del Piemonte col
suo sistema informativo Arianna, che
gestisce i software per la redazione
automatica dei testi e per la simulazione
dell'impatto normativo (comprensivo di una
codifica delle modifiche implicite deducibili
dal testo), mediante l'attivazione dei
riferimenti normativi; gli applicativi per la
costruzione della catena degli atti (normativi
e atti amministrativi attuativi); e quelli per la
pubblicazione notiziale dei testi coordinati,
tanto che anche le basi di dati accessibili dal
web sono integrate nel sistema. Il sistema
Arianna è integrato anche con un dossier
virtuale, che raccoglie tutti i documenti
dell'iter, dalla proposta all'adozione, con un
motore che consente la navigazione
trasversalmente all'interno di tutta l'attività
consiliare (compresi gli atti di sindacato
ispettivo). Inoltre, esso dispone di un filtro
apposito per gestire le norme di modifica, il
quale mostra le diverse versioni degli
elementi testuali coinvolti, offrendo al
redattore anche note esplicative di ogni
singolo intervento di coordinamento. E
ancora, il sistema è integrato anche con
l'apposita area del sito web istituzionale
dedicata alle eventuali consultazioni.
Avanzato e con caratteristiche tecniche
analoghe al sistema piemontese è poi
Demetra, il sistema informativo sviluppato
dal Consiglio dell'Emilia-Romagna; così
pure il sistema utilizzato dal Consiglio
regionale del Friuli Venezia-Giulia. Uno dei
punti di forza di questi sistemi di legimatica
è la completa integrazione tra le diverse basi
di dati, gestite con grande competenza
tecnica del personale interno. Con riguardo
invece ai contesti nei quali le tecniche
informatiche stentano ancora ad entrare a
regime nel processo legislativo, o impiegano
soluzioni meno avanzate, occorre segnalare
come tratto comune - a contrario rispetto alle
realtà più avanzate - che si tratta di ritardi di
lungo corso, già rilevati cioè nelle prime
indagini sullo stato dell'informatizzazione
degli apparati regionali, più in generale, o
delle assemblee legislative, più in
particolare, e confermati successivamente.
Dove c'è stato un investimento in termini di
indirizzo politico e risorse, i sistemi
legimatici sono avanzati sotto il profilo
tecnico, manutenuti e aggiornati in
autonomia, senza che siano previste ulteriori
risorse umane o finanziarie, o che si debba
ricorrere a competenze esterne. In questi casi
cioè le amministrazioni hanno investito
anche nelle professionalità necessarie per
gestire l'intera attività informatizzata,
ritenuta centrale all'interno del processo
regolatorio, che infatti sotto molteplici profili
ne risulta migliorato. Tra i benefici rilevabili,
si apprezzano la riduzione dei tempi per
molte attività che prevedono la condivisione
di dati, accedendo tutti gli operatori ai
medesimi dataset; i risparmi di spesa, poiché
il sistema legimatico è manutenuto e
aggiornato da personale interno all'ente; una
più proficua collaborazione sotto il profilo
informativo all'interno degli uffici delle
assemblee e con gli uffici delle giunte (nei
casi in cui è il sistema è condiviso).</p>
      <p>Parlare di IA oggi con riguardo agli apparati
legislativi regionali vuol dire, anzitutto,
condividere i risultati più avanzati, alla luce
di un quadro regolatorio che è condiviso esso
stesso. Migliorare la qualità del ciclo
regolatorio vuol dire migliorare la
regolazione medesima, che impatta sulla
collettività. Se dunque concordiamo sulla
necessità di condizionare l'uso dell'IA in
ambito pubblico al rispetto dei diritti
fondamentali, nel quadro del principio di
legalità e del principio di certezza del diritto,
occorre essere molto cauti, disincentivando
qualunque utilizzo che in definitiva porti con
sé effetti di discriminatori. La solidarietà
istituzionale - prima che la collaborazione e
la condivisione di buone pratiche - sostenuta
da saldi indirizzi statali sotto il profilo del
coordinamento tecnico-informatico, deve
dunque guidare anche le sperimentazioni e
l'impiego dell'IA in ambito legislativo.
I buoni risultati sono stati ottenuti grazie al
confronto assiduo tra tutti i protagonisti del
processo legislativo, politici e tecnici
(giuristi, linguisti, informatici); e lasciano
oggi intravedere nuovi traguardi. Ma occorre
tenere a mente che nessuna soluzione tecnica
potrà sciogliere da sola i nodi della cattiva
regolazione.</p>
      <p>
        Nel 1985 i numeri del personale “addetto
all'informatica” nelle amministrazioni
regionali sono davvero bassi. Brilla la
Lombardia con 160 unità esterne e 29
interne, seguita da Piemonte e Friuli
Venezia-Giulia con 122 esterni e 11 interni.
Gli esterni appartengono a società,
associazioni, consorzi, e lavorano sotto
contratto per le amministrazioni. Il Molise
conta 3 sole unità interne e 18 esterne. In
percentuale, considerando il rapporto tra il
personale informatico e l'organico
complessivo, la Basilicata (5,23%) e la
Provincia di Treno (2,37%) sono in testa;
ultima la Puglia (0,28%)
        <xref ref-type="bibr" rid="ref2">(Ciampi 1982)</xref>
        . In
ogni caso, gli addetti esterni
all'amministrazione prevalgono sul personale
interno. In molte realtà, questa situazione
non pare essere mutata, ma andrebbe
verificata con esattezza, per comprendere
quanto essa pesi sulla non autosufficienza di
molti enti rispetto a tutte le attività di
informatizzazione. A maggior ragione per il
futuro, per i sistemi di intelligenza artificiale
applicati alla costruzione dei testi giuridici o
ad alcune fasi del processo legislativo, per le
quali - al pari delle applicazioni del passato
occorrerebbero risorse e competenze interne,
sostenute da chiari indirizzi politici.
      </p>
      <p>In più occasioni è stata richiesta una strategia
unitaria che deve coordinare tutte le
iniziative ai vari livelli”; ma occorre anche
una sede di confronto e collaborazione
permanente nella quale siano condivise le
migliori tecniche e soluzioni, anche per
allineare i legislatori regionali tra loro e col
legislatore statale. Come è scritto ancora una
volta nell'ultimo Piano triennale per
l'informatica pubblica (DPCM 20 luglio
2020), "È strategico, ai fini
dell’accelerazione dei processi di
trasformazione digitale, che le
Amministrazioni in grado di esprimere
progettualità e competenze tecniche ed
organizzative in relazione ai temi del Piano
triennale (ad es. cloud, interoperabilità,
design dei servizi…) si propongano come
punti di riferimento.", come pure nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, che ha
previsto la costituzione di un'apposita
struttura di missione della Presidenza del
Consiglio che dovrebbe occuparsi di
semplificazione normativa nel lungo
periodo, prestando una "(...) particolare
attenzione ai fenomeni di digitalizzazione e
all’utilizzo di forme di intelligenza artificiale
nella stesura, nella formazione e
nell’applicazione della regolazione.".
3. L’I.A. nella giurisprudenza e nel
sistema giudiziario</p>
      <p>In questo paragrafo verrà esaminato il
ruolo supplente del giudice amministrativo
nella perimetrazione dei sistemi di IA
impiegati dalle amministrazioni pubbliche.</p>
      <p>Come anticipato in premessa, lo studio
del lessico tecnico-scientifico appartenente al
dominio dell'IA, tratto dalla regolazione e
dagli atti di indirizzo a livello nazionale o
dell'UE, mostra incertezze e aporie che non
solo dilatano i ritardi dal punto di vista
applicativo, ma che producono anche
contenzioso.</p>
      <p>Mancando l'univocità e la precisione dei
tecnicismi, il giudice supplente ha
circoscritto e definito gli strumenti,
classificati secondo categorie giuridiche
funzionali all'applicazione del diritto vigente.
Con un percorso opposto a quello che
s'imporrebbe naturalmente alla regolazione
di una "materia" così mutevole.</p>
      <p>In base ad un percorso logico nello
sviluppo di disposizioni e nei relativi –
inevitabili – riflessi interpretativi, il
legislatore dovrebbe rifarsi alle nozioni
tecniche fornite dalla scienza per costruire un
sistema regolatorio adeguato. La
giurisprudenza avrebbe poi il compito di
interpretare le norme secondo gli ordinari
canoni ermeneutici.</p>
      <p>Tuttavia, spesso la sequenza di cui sopra
viene stravolta, tanto che è la giurisprudenza
a dover intervenire in prima battuta,
supplendo a lacune legislative e
sperimentando un’attività definitoria che
dovrebbe essere rimessa al decisore politico
sulla base delle informazioni e nozioni
fornite dalla scienza informatica.</p>
      <p>Negli ultimi anni, la giurisprudenza
amministrativa si è occupata in più occasioni
dei limiti alla c.d. decisione algoritmica
nell’ambito dei procedimenti amministrativi.</p>
      <p>Due sono i “filoni” di sentenze del
Consiglio di Stato che appaiono meritevoli di
attenzione.</p>
      <p>Il primo attiene alla qualificazione
giuridica della decisione algoritmica
innestata all’interno di un procedimento
amministrativo.</p>
      <p>Il secondo, invece, riguarda la distinzione
“ordinamentale” tra algoritmo di trattamento
e intelligenza artificiale.</p>
      <p>Con la sentenza n. 2270/2019 (a cui
hanno fatto seguito le sentenze 8472/2019,
8473/2019, 8474/2019, 881/2020), il
Consiglio di Stato si è pronunciato in una
controversia relativa ad un concorso per
l’assegnazione di sedi di servizio di docenti
scolastici. La procedura era gestita da un
sistema informatico per mezzo di un
algoritmo che stabiliva le sedi di
assegnazione; era acceduto, però, che la
selezione fosse sfociata in assegnazioni
apparentemente “casuali”, che non tenevano
conto delle preferenze espresse dai docenti
(sia per le materie che per gli ambiti
territoriali) e senza che vi fosse un
funzionario dell’Amministrazione che avesse
valutato le singole situazioni e esternato le
relative determinazioni provvedimentali.</p>
      <p>Ciò aveva comportato una lesione del
principio di trasparenza, perché i docenti si
erano visti assegnati, senza motivazione, nei
più disparati ambiti provinciali e su posti di
sostegno in luogo dei posti comuni, senza
che il sistema avesse preso in considerazione
le preferenze da essi indicate.</p>
      <p>Il Consiglio di Stato, dopo aver rimarcato
“gli indiscutibili vantaggi derivanti
dall’automazione del processo decisionale
dell’amministrazione” anche “attraverso un
algoritmo, ovvero una sequenza ordinata di
operazioni di calcolo”, ha evidenziato che la
stessa “regola tecnica che governa ciascun
algoritmo resta pur sempre una regola
amministrativa generale”, che comporta:
) Che l’algoritmo debba essere sempre
pienamente conoscibile;
) Che l’algoritmo debba essere
pienamente sindacabile dal giudice
amministrativo.</p>
      <p>Si tratta di pronunce che, trattando il tema
dell’automazione del procedimento
amministrativo, si muovono in sintonia con
il divieto (generale, ma soggetto a deroghe)
di sottoporre il privato “a una decisione
basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che
produca effetti giuridici che lo riguardano o
che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona” (art.
22, co. 1, GDPR).</p>
      <p>La pronuncia di maggiore interesse,
tuttavia, è la sentenza del Consiglio di Stato
n. 7891/2021 con cui il massimo organo
della giustizia amministrativa, oltre ad
occuparsi di tecnica, di fatto ha “stabilito”
cosa sia un “algoritmo di trattamento” e
quali ne siano le caratteristiche, col fine di
poter correttamente applicare la norma.</p>
      <p>Precisamente, la decisione è intervenuta
nell'ambito di una procedura nazionale di
gara per la fornitura di pacemaker di alta
fascia.</p>
      <p>Il TAR, pronunciatosi in primo grado,
aveva “definito il concetto di algoritmo”,
affermando che “con esso ci si richiama,
semplicemente, a una sequenza finita di
istruzioni, ben definite e non ambigue, così
da poter essere eseguite meccanicamente e
tali da produrre un determinato risultato
(come risolvere un problema oppure
eseguire un calcolo e, nel caso di specie,
trattare un’aritmia)”. Il giudice di prime
cure aveva inoltre aggiunto che “non deve
confondersi la nozione di “algoritmo” con
quella di “intelligenza artificiale”,
riconducibile invece allo studio di “agenti
intelligenti”, vale a dire allo studio di
sistemi che percepiscono ciò che li circonda
e intraprendono azioni che massimizzano la
probabilità di ottenere con successo gli
obiettivi prefissati (…). sono tali, ad
esempio, quelli che interagiscono con
l’ambiente circostante o con le persone, che
apprendono dall’esperienza (machine
learning), che elaborano il linguaggio
naturale oppure che riconoscono volti e
movimenti”.</p>
      <p>Il Consiglio di Stato, precisando quanto
precedentemente stabilito, ha affermato che
la nozione di “algoritmo”, “quando è
applicata a sistemi tecnologici, è
ineludibilmente collegata al concetto di
automazione ossia a sistemi di azione e
controllo idonei a ridurre l’intervento
umano. Il grado e la frequenza
dell’intervento umano dipendono dalla
complessità e dall’accuratezza
dell’algoritmo che la macchina è chiamata a
processare”.</p>
      <p>Al contrario, nel caso dell’intelligenza
artificiale, “l’algoritmo contempla
meccanismi di machine learning e crea un
sistema che non si limita solo ad applicare le
regole software e i parametri preimpostati
(come fa invece l’algoritmo “tradizionale”)
ma, al contrario, elabora costantemente
nuovi criteri di inferenza tra dati e assume
decisioni efficienti sulla base di tali
elaborazioni, secondo un processo di
apprendimento automatico”.</p>
      <p>Nella decisione richiamata spicca un
elemento interessante: TAR e Consiglio di
Stato dissentono in ordine alla linea di
demarcazione tra “algoritmo di trattamento”
e “intelligenza artificiale”.</p>
      <p>In buona sostanza, secondo il TAR, un
meccanismo che permettesse di “riconoscere
in automatico” una determinata esigenza
(nella specie, quella di diagnosticare
un’aritmia cardiaca) provvedendo a
somministrare la corretta terapia,
costituirebbe un quid pluris rispetto al
modello tipico dell’algoritmo di trattamento,
qualificandosi come “algoritmo di
intelligenza artificiale”.</p>
      <p>Secondo il Consiglio di Stato, invece, il
grado e la frequenza dell’intervento umano
dipenderebbero esclusivamente
“dall’accuratezza dell’algoritmo”. Ma un
algoritmo che operasse il trattamento in
automatico non risulterebbe, per ciò solo,
qualificabile come “algoritmo di intelligenza
artificiale”.</p>
      <p>Infatti – sostiene il Consiglio di Stato –
sarebbe necessaria, per parlare di
“intelligenza artificiale”, l’esistenza di un
meccanismo di machine learning che non si
limitasse ad applicare regole e parametri
preimpostati, ma che operasse in autonomia,
elaborando autonomamente criteri e
decisioni secondo un processo di
apprendimento automatico.</p>
      <p>Viene da domandarsi se il criterio del c.d.
iudex peritus peritorum (secondo cui il
giudice non è vincolato a valutazioni peritali
ma può sempre elaborare propri
apprezzamenti, anche di natura tecnica e non
giuridica, pur dovendo darne motivazione)
possa spingersi fino al punto di fornire vere e
proprie definizioni normative di concetti di
natura prettamente tecnica, con il rischio,
puntualmente verificatosi nel caso appena
menzionato, che la definizione adottata da
un’autorità giudiziaria possa essere dissentita
o modificata da quella del giudice superiore
(o da altri giudici nell’ambito di altrettanti
giudizi).</p>
      <p>A ciò si aggiunga che in assenza di
definizioni tecniche fornite dal legislatore, le
decisioni della giurisprudenza (tanto più
quelle promananti dalle magistrature
superiori), benché non costituenti fonti del
diritto, finiscono inevitabilmente per
innestarsi nel circuito politico-decisionale
del Paese.</p>
      <p>Con la conseguenza che il percorso
logico, cui si accennava poc’anzi (e che, in
materia tecnica, dovrebbe partire dalle
definizioni oggettive della scienza facendole
“incastonare” in definizioni normative da
assoggettare, a valle, all’interpretazione
giurisdizionale) finisce per sovvertirsi
completamente, lasciando la scienza in una
posizione “attardata” e rischiando di
riservare alla stessa un ruolo puramente
ancillare.</p>
      <p>Da quanto sopra emerge, in modo
plastico, l’esigenza di coltivare un dialogo
tra la scienza informatica e quella giuridica,
nell’ottica di riservare alla prima il ruolo di
fornire definizioni certe ed obbiettive, cui la
seconda dovrà fornire una precisa
collocazione ordinamentale, attribuendo alla
giurisprudenza criteri certi che le consentano
di intervenire “a valle” con gli ordinari
criteri interpretativi, astenendosi da compiti
di “supplenza” su questioni che dovrebbero
spettare, invece, al decisore politico.</p>
      <p>Sempre in ambito giudiziario,
l’intelligenza artificiale sta alimentando il
dibattito sull’opportunità di adottare sistemi
di giustizia predittiva che consentano, con
maggiore o minore intensità, di affidare alle
macchine il compito di fornire un “apporto”
alla giurisprudenza.</p>
      <p>La sostituzione dell’algoritmo al giudice,
e cioè la scelta di affidare all’I.A. il compito
di procedere ad una sorta di ragionamento
inferenziale “artificiale” e sostitutivo rispetto
al ruolo del giudice, sconta una serie di vizi
di fondo che sembrano costituire, almeno
nell’ordinamento democratico italiano,
ostacoli ben difficilmente superabili.</p>
      <p>La garanzia di revisione di ogni pronuncia
non definitiva, la garanzia del contraddittorio
e, in buona approssimazione, l’”umanità” del
giudice sembrano costituire prerogative in
insanabile contrasto con alcuni sistemi di
giustizia previsionali adottati in ambito
extra-UE (Pasceri, 2022).</p>
      <p>D’altro canto, il potenziamento del
sistema classificatorio delle decisioni
giurisdizionali e una sistematica raccolta
delle stesse in banche dati accessibili e ben
utilizzabili da parte degli operatori del
processo, costituirebbe un potenziamento
dell’attività giurisdizionale da valutare sotto
la (diversa) lente dell’efficienza
dell’amministrazione della giustizia.</p>
      <p>Lo spazio per l’intelligenza artificiale,
allora, potrebbe essere verosimilmente
trovato nell’adozione di sistemi che
favoriscano non certo una sostituzione della
macchina al giudice nell’emissione di
decisioni vincolanti per le parti, ma che
offrano allo stesso una serie di strumenti per
sottoporgli, in modo non vincolante, il
numero massimo di soluzioni interpretative
per dirimere un caso concreto, riservandogli
la scelta di avvalersene o meno.</p>
      <p>In buona sostanza, al di là di opzioni
difficilmente percorribili, anche in futuro,
per via della necessità di rispettare alcuni
connotati fondamentali del processo italiano
e del ruolo del giudice, sembra che l’opzione
accennata nel paragrafo precedente sia
l’unica vera direttrice da seguire, negli anni a
venire, per consentire una maggiore
interazione tra I.A. e processo italiano.</p>
      <p>Siffatto utilizzo dell’I.A. consentirebbe,
infatti, di porre il giudice nelle condizioni di
accedere non solo ad un flusso
“razionalizzato” di conoscenza (attraverso il
pertinente richiamo a precedenti pronunce
giurisdizionali, alle fonti del diritto e ad altri
atti giuridici – si pensi, ad esempio, alle
prassi amministrative) ma anche ad una (o
più) elaborazioni critiche, il cui sviluppo
dovrà essere sempre valutato, però, secondo
l’irrinunciabile apprezzamento personale.</p>
      <p>Allo stesso tempo, l’I.A., oltre a favorire
il lavoro del giudice, potrebbe ausiliare
anche i difensori e, soprattutto, le parti.</p>
      <p>Queste ultime, specialmente in sede civile
o amministrativa, ove l’azione costituisce un
diritto disponibile e rinunciabile, potrebbero
orientare le proprie scelte processuali
secondo criteri maggiormente aderenti alla
reale prospettiva processuale, ad esempio
omettendo di introdurre contenzioso su
questioni dalla difficile prospettiva di
sfociare in esiti favorevoli.</p>
    </sec>
    <sec id="sec-2">
      <title>4. Conclusioni</title>
      <p>I casi richiamati evidenziano esattamente
la disomogeneità nell'impiego di questi
strumenti e l'assenza di un indirizzo politico
complessivo, pur nella consapevolezza delle
differenze organizzative e strutturali tra i
settori menzionati (per ampiezza, caratteri
istituzionali, articolazioni territoriali, ecc.) e i
numerosi altri su cui intervengono le
amministrazioni pubbliche.</p>
      <p>Questa "confusione" produce
conseguenze significative in termini di
impatto complessivo delle numerose misure
destinate trasformazione digitale, che pure
nel tempo sono state adottate e che si trovano
anche, come noto, nei progetti PNRR.
Inoltre, come più volte ricordato, il quadro
normativo di riferimento potrebbe essere
arricchito dall’entrata in vigore del
regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio sull’Intelligenza Artificiale che
dovrebbe essere adottato in via definitiva
entro i primi mesi del 2024.</p>
      <p>Nella proposta di regolamento sono
concordati i criteri per individuare i settori in
cui l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è
qualificabile come “ad alto rischio”, cioè –
come anticipato sopra – gli ambiti in cui
l’utilizzo dell’intelligenza artificiale pone
“rischi significativi per la salute e la
sicurezza o per i diritti fondamentali delle
persone”. Per tali settori, la proposta di
Regolamento valuterebbe la necessaria
predisposizione di “requisiti obbligatori”,
per quanto concerne “la qualità dei set di
dati utilizzati, la documentazione tecnica e la
conservazione delle registrazioni, la
trasparenza e la fornitura di informazioni
agli utenti, la sorveglianza umana e la
robustezza, l'accuratezza e la
cibersicurezza”. Come è evidente, sono
numerosi i sistemi di intelligenza artificiale
impiegabili dalle amministrazioni pubbliche
passibili di ricadere tra i sistemi ad alto
rischio, “in considerazione del loro impatto
potenzialmente significativo sulla
democrazia, sullo Stato di diritto, sulle
libertà individuali e sul diritto a un ricorso
effettivo e a un giudice imparziale. È in
particolare opportuno, al fine di far fronte ai
rischi di potenziali distorsioni, errori e
opacità, classificare come ad alto rischio i
sistemi di IA destinati ad assistere le autorità
giudiziarie nelle attività di ricerca e
interpretazione dei fatti e del diritto e
nell'applicazione della legge a una serie
concreta di fatti”.</p>
      <p>Ciò che si fa apprezzare, dunque, anche al
di là del merito della proposta - qui non
esaminata, occupandoci del metodo - è
certamente l'approccio unificante. Mediante
un corpus normativo organico in una materia
sensibile forse è possibile ridurre le maglie
troppo larghe, da un lato, di una regolazione
assente che genera disparità in termini di
opportunità e tutela dei diritti e, dall'altro, di
un’interpretazione (tecnica) in via
giurisprudenziale inadeguata alla
complessità della materia.
5. Bibliografia essenziale
informatizzazione nelle assemblee
legislative regionali, in Osservatorio
sulle fonti, speciale "Tecnica legislativa
e innovazione tecnologica (a cura di E.</p>
      <p>Borghetto e R. Ibrido), 3/2022
7. G.U. Rescigno, Relazione di sintesi, in
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8. M. Barberis, Giustizia predittiva:
ausiliare e sostitutiva. Un approccio
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9. A. Simoncini, Intelligenza artificiale e
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sull’intelligenza artificiale, pp. 55-59;
10. A. Santosuosso, Giustizia predittiva,
ecco i tre pilastri per capire gli impatti
della tecnologia sul diritto, in Agenda
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11. G. Taddei Elmi, M. Pietrangelo, L.</p>
      <p>Nannipieri, Algorithmic Justice. The
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European University Institute, 10
maggio 2019;
12. R. Natoli, P. Vigneri, La tecnologia
amica del processo: dall’eredità
dell’emergenza pandemica ai sistemi di
giustizia predittiva, in Giustizia Insieme,
16 marzo 2022;
13. A. Masucci, L’automatizzazione delle
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Processo Amministrativo, n. 2/2022, pp.
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14. G. Pasceri, La predittività delle
decisioni, Giuffrè, 2022.</p>
    </sec>
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